Legge federale
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Art. 2b Rischi trasversali 15
In adempimento alle norme internazionali, la FINMA può rilevare dati presso imprese di assicurazione nonché gruppi e conglomerati assicurativi, valutare tali dati e utilizzarli a fini di sorveglianza, in modo da identificare, nel quadro dell’analisi della stabilità finanziaria, i rischi che possono avere conseguenze materiali sul mercato finanziario. 15 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |