Legge federale
|
Art. 2c
1 Prima di stipulare un contratto d’assicurazione, le imprese di cui all’articolo 2 capoversi 2 lettera d e 5 informano lo stipulante riguardo al loro esonero dalla sorveglianza. 2 Prima di stipulare contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e informano i propri membri, soci e destinatari riguardo al loro esonero dalla sorveglianza. 3 Un’impresa di assicurazione sottoposta a sorveglianza che soddisfa le condizioni di esonero può essere esonerata dalla sorveglianza soltanto se ha concesso a tutti gli stipulanti il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione. I premi già pagati per il periodo successivo al recesso devono essere rimborsati integralmente. |