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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 2c
1 Prima di stipulare un contratto d’assicurazione, le imprese di cui all’articolo 2 capoversi 2 lettera d e 5 informano lo stipulante riguardo al loro esonero dalla sorveglianza.
2 Prima di stipulare contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e informano i propri membri, soci e destinatari riguardo al loro esonero dalla sorveglianza.
3 Un’impresa di assicurazione sottoposta a sorveglianza che soddisfa le condizioni di esonero può essere esonerata dalla sorveglianza soltanto se ha concesso a tutti gli stipulanti il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione. I premi già pagati per il periodo successivo al recesso devono essere rimborsati integralmente.