Legge federale
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Art. 30f Gruppi di rischio
1 Il patrimonio complessivo delle società veicolo di assicurazione comprende il patrimonio sociale e il patrimonio di rischio. Il patrimonio di rischio costituisce un gruppo di rischio o si articola in più gruppi di rischio. Ogni gruppo di rischio è gestito in modo indipendente sotto il profilo contabile ed economico e costituisce un segmento patrimoniale giuridicamente indipendente. Un gruppo di rischio fa riferimento a un rischio specifico che la società veicolo di assicurazione assume per una determinata impresa di assicurazione e che garantisce interamente attraverso l’emissione di appositi strumenti finanziari. 2 La responsabilità della società veicolo di assicurazione per gli impegni di un gruppo di rischio è limitata al segmento patrimoniale di tale gruppo di rischio. Ogni gruppo di rischio risponde soltanto dei propri impegni. 3 In caso di fallimento di una società veicolo di assicurazione, i beni e i diritti appartenenti a un gruppo di rischio sono scorporati. È fatto salvo il diritto della società veicolo di assicurazione:
4 Il ricavato della realizzazione del segmento patrimoniale di un gruppo di rischio serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dagli impegni assunti per assicurare i rischi di tale gruppo. L’eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra detentori o creditori di strumenti finanziari di tale gruppo di rischio secondo l’articolo 30e capoverso 1 lettera c. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni:
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