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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 30fGruppi di rischio
1 Il patrimonio complessivo delle società veicolo di assicurazione comprende il patrimonio sociale e il patrimonio di rischio. Il patrimonio di rischio costituisce un gruppo di rischio o si articola in più gruppi di rischio. Ogni gruppo di rischio è gestito in modo indipendente sotto il profilo contabile ed economico e costituisce un segmento patrimoniale giuridicamente indipendente. Un gruppo di rischio fa riferimento a un rischio specifico che la società veicolo di assicurazione assume per una determinata impresa di assicurazione e che garantisce interamente attraverso l’emissione di appositi strumenti finanziari.
2 La responsabilità della società veicolo di assicurazione per gli impegni di un gruppo di rischio è limitata al segmento patrimoniale di tale gruppo di rischio. Ogni gruppo di rischio risponde soltanto dei propri impegni.
3 In caso di fallimento di una società veicolo di assicurazione, i beni e i diritti appartenenti a un gruppo di rischio sono scorporati. È fatto salvo il diritto della società veicolo di assicurazione:
alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo di rischio;
c.
al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.
4 Il ricavato della realizzazione del segmento patrimoniale di un gruppo di rischio serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dagli impegni assunti per assicurare i rischi di tale gruppo. L’eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra detentori o creditori di strumenti finanziari di tale gruppo di rischio secondo l’articolo 30e capoverso 1 lettera c.
5 Il Consiglio federale emana disposizioni:
a.
sulla costituzione, l’organizzazione e la dissoluzione di gruppi di rischio;
b.
sugli investimenti, la contabilità, la presentazione dei conti e la revisione in relazione ai gruppi di rischio.