Legge federale
|
Art. 31 Disposizioni restrittive
1 Allo scopo di tutelare gli assicurati, il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive per i diversi rami assicurativi. 2 La regola di cui al capoverso 1 prevale sull’accordo di cui all’articolo 31a.61 61 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623). |