Legge federale
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Art. 31a Disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie 62
1 Le imprese di assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:
2 Su richiesta delle imprese di assicurazione che rappresentano insieme almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev’essere conforme alla legislazione e l’importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev’essere stabilito secondo le regole dell’economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente le imprese di assicurazione. 3 Il Consiglio federale determina nell’ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio. 4 Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi. 62 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RU 2015 5137; FF 2012 1623). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2022 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 424; FF 2021 1478). |