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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 36Assicurazione sulla vita
1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d’assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d’interesse tecnico massimo.
2 Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d’assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3 Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a.
le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b.
le basi per il calcolo delle eccedenze;
c.
le basi e l’entità della distribuzione delle eccedenze.
65 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).