Legge federale
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Art. 37 Disciplinamento particolare per la previdenza professionale
1 Le imprese di assicurazione sulla vita che operano nel settore della previdenza professionale costituiscono uno speciale patrimonio vincolato per far fronte ai loro impegni in materia di previdenza professionale. 2 Esse tengono un conto d’esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:
4 La partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d’esercizio ammonta almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b. 5 Se il conto d’esercizio presenta una perdita, per l’esercizio corrispondente non è versata alcuna partecipazione alle eccedenze. La perdita attestata è riportata all’esercizio successivo e va quindi presa in considerazione per determinare la nuova partecipazione alle eccedenze. 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |