Legge federale
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Art. 38 Esame delle tariffe soggette ad approvazione
1 Nella procedura d’approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d’assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l’articolo 33capoverso 3. 2 Se un’impresa di assicurazione non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio secondo l’articolo 31a capoverso 2, la FINMA può rifiutarsi di approvarne le tariffe, ordinare l’adeguamento delle tariffe esistenti e adottare provvedimenti conservativi secondo l’articolo 51.67 67 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2022 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 424; FF 2021 1478). |