Legge federale
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Art. 39b Foglio informativo di base per assicurazioni sulla vita qualificate
1 L’impresa di assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita qualificata redige previamente un foglio informativo di base per tale assicurazione. 2 Se equivalenti al foglio informativo di base, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece. 3 Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di delegare la redazione del foglio informativo di base a terzi qualificati. L’impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base nonché del rispetto degli obblighi che le incombono secondo la presente sezione. 4 Se offre assicurazioni sulla vita qualificate sulla base di indicazioni orientative, l’impresa di assicurazione deve redigere quantomeno una versione provvisoria del foglio informativo di base con le indicazioni orientative corrispondenti. |