Legge federale
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Art. 39e Adeguamenti
1 L’impresa di assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita qualificata verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora in caso di modifiche sostanziali. 2 La verifica e la rielaborazione delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base possono essere delegate a terzi qualificati. L’impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base e del rispetto degli obblighi che le incombono secondo la presente sezione. |