Legge federale
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Art. 39i Pubblicità
1 La pubblicità relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate deve essere chiaramente riconoscibile come tale. 2 Nella pubblicità si rinvia al foglio informativo di base relativo all’assicurazione sulla vita qualificata e si indica come lo si può ottenere. 3 La pubblicità e le altre informazioni sulle assicurazioni sulla vita qualificate destinate agli stipulanti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel foglio informativo di base. |