Legge federale
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Art. 39k Documentazione e rendiconto per le assicurazioni sulla vita qualificate
1 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengono una documentazione adeguata:
2 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi consegnano agli stipulanti, su richiesta, una copia della documentazione di cui al capoverso 1 o la rendono accessibile in un altro modo appropriato. 3 Su richiesta degli stipulanti, essi rendono inoltre conto della valutazione e dell’evoluzione degli strumenti finanziari compresi nelle assicurazioni sulla vita qualificate e degli eventuali costi connessi. |