della mancata verifica dell’appropriatezza dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 39j capoverso 3 o 4;
d.
del fatto che allo stipulante è stata sconsigliata la conclusione di un contratto.
2 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi consegnano agli stipulanti, su richiesta, una copia della documentazione di cui al capoverso 1 o la rendono accessibile in un altro modo appropriato.
3 Su richiesta degli stipulanti, essi rendono inoltre conto della valutazione e dell’evoluzione degli strumenti finanziari compresi nelle assicurazioni sulla vita qualificate e degli eventuali costi connessi.