Legge federale
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Art 42 Registro
1 La FINMA tiene un registro degli intermediari assicurativi non vincolati (registro). Per la tenuta del registro in ambito amministrativo può avvalersi di terzi. 2 Il registro è pubblico. 3 La FINMA può trasmettere a terzi i dati contenuti nel registro o renderli accessibili con procedura di richiamo. 4 La FINMA può integrare nel registro gli intermediari assicurativi non sottoposti all’obbligo di registrazione che forniscono la prova di voler avviare un’attività all’estero per la quale lo Stato interessato esige un’iscrizione nel registro in Svizzera. |