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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 44Attività illecite
1 Gli intermediari assicurativi non possono:
a.
esercitare un’attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell’autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge;
b.
operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati.
2 Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge.