Legge federale
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Art. 45 Obbligo d’informare
1 Gli intermediari assicurativi indicano agli stipulanti:
2 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere formulate in modo comprensibile. Possono essere messe a disposizione degli stipulanti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica. 3 Le informazioni sono fornite agli stipulanti in modo che questi possano venirne a conoscenza quando richiedono o accettano il contratto d’assicurazione. |
