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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 45Obbligo d’informare
1 Gli intermediari assicurativi indicano agli stipulanti:
a.
il proprio nome e indirizzo;
b.
se l’intermediazione è vincolata o non vincolata e, se è vincolata, il nome e l’indirizzo dell’impresa di assicurazione per conto della quale operano;
c.
come informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dell’intermediario assicurativo in questione;
d.
la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d’intermediazione;
e.
il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo e l’estensione del trattamento nonché i destinatari dei dati e la loro conservazione.
2 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere formulate in modo comprensibile. Possono essere messe a disposizione degli stipulanti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica.
3 Le informazioni sono fornite agli stipulanti in modo che questi possano venirne a conoscenza quando richiedono o accettano il contratto d’assicurazione.