Legge federale
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Art. 45a Prevenzione di conflitti di interessi
1 Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall’intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti. 2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l’intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d’assicurazione. 3 Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi. |