Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 45bPubblicazione delle indennità
1 Gli intermediari assicurativi non vincolati possono ricevere indennità da imprese di assicurazione e da altri terzi se hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo.
2 Se ricevono un compenso dagli stipulanti, gli intermediari assicurativi non vincolati possono accettare indennità da imprese di assicurazione o da altri terzi soltanto se:
a.
hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo e questi ultimi rinunciano esplicitamente a farsi trasferire l’indennità; o
b.
trasferiscono integralmente l’indennità agli stipulanti.
3 L’informazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve indicare la natura e l’entità delle indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto. Se l’importo non può essere determinato in anticipo, gli stipulanti devono essere informati sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, gli intermediari assicurativi rendono pubblici gli importi effettivamente ricevuti.
4 Sono considerate indennità le prestazioni che gli intermediari assicurativi non vincolati ricevono da terzi in relazione alla fornitura di un servizio, in particolare i diritti di mediazione, le altre commissioni, le provvigioni, le riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.