Legge federale
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Art. 47 Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni 76
1 La FINMA può effettuare controlli in qualsiasi momento. 2 Se un’impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all’obbligo di informazione e di comunicazione ai sensi dell’articolo 29 della legge del 22 giugno 200777 sulla vigilanza dei mercati finanziari. 76 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 2006 2625). |