Legge federale
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Art. 5 Modifiche del piano d’esercizio
1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d’esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20 2 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane. 20 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |