Legge federale
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Art. 51 Misure di protezione 81
1 Se un’impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un’ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82 2 La FINMA può in particolare:
3 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo delle misure ordinate.85 4 Se la FINMA non decide altrimenti circa il decorso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell’articolo 297 della legge federale dell’11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).87 81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). 82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). 83 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 84 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). 85 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). 87 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |