1 Se un’impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un’ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.82
2 La FINMA può in particolare:
- a.
- vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione;
- b.
- ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali;
- c.
- trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un’impresa di assicurazione;
- d.
- trasferire a un’altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato;
- e.
- ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato;
- f.
- esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell’attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l’esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore;
- g.
- stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all’articolo 42;
- h.83
- assegnare elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell’importo legale ai sensi dell’articolo 18;
- i.84
- ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze.
3 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo delle misure ordinate.85
4 Se la FINMA non decide altrimenti circa il decorso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell’articolo 297 della legge federale dell’11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).87