Legge federale
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Art. 51a Misure in caso di pericolo d’insolvenza 88
1 Se vi sono fondati timori che un’impresa di assicurazione presenti un’eccedenza di debiti o abbia seri problemi di liquidità, la FINMA può ordinare:
2 Prima di ordinare misure previste nelle sezioni 2a e 2b del presente capitolo la FINMA assegna elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell’importo legale ai sensi dell’articolo 18. 3 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento dell’assicurazione. 4 Gli strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l’articolo 9a non sono presi in considerazione nella determinazione dell’eccedenza di debiti se il contratto stabilisce in modo irrevocabile che:
5 L’esistenza e gli effetti di questi strumenti di capitale di terzi sono attestati in modo trasparente nel quadro della presentazione dei conti. 6 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 LEF89) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO90) non sono applicabili alle imprese di assicurazione. 7 Gli ordini della FINMA riguardano tutti gli elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione con attivi e passivi e le relazioni contrattuali, in Svizzera o all’estero. 88 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |