Legge federale
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Art. 52a Procedura
1 Se vi sono buone prospettive di risanare l’impresa di assicurazione o di continuare a offrire singoli servizi assicurativi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. 2 Essa pronuncia le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento. 3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare e attuare un piano di risanamento. 4 Può disciplinare i particolari della procedura. |