Legge federale
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Art. 52c Trasferimento del portafoglio o di parti di esso nonché di altre parti dell’impresa di assicurazione
1 In caso di trasferimento secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, l’assuntore subentra al posto dell’impresa di assicurazione dopo l’omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 200394 sulla fusione non è applicabile. 2 In casi fondati la FINMA può accordare all’assuntore per un periodo di tempo limitato un allentamento dei requisiti prudenziali previsti in relazione al portafoglio trasferito, se gli interessi degli assicurati rimangono tutelati. 3 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico, la FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati. 4 In caso di trasferimento secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali è esclusa. È fatta salva la riscossione di emolumenti a copertura dei costi. |