Legge federale
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Art. 52d Riduzione del capitale proprio esistente e costituzione di nuovo capitale proprio nonché conversione di capitale di terzi in capitale proprio e riduzione dei crediti
1 Nella costituzione di nuovo capitale proprio può essere revocato il diritto di opzione dei proprietari esistenti se il suo esercizio dovesse mettere a rischio il risanamento. 2 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:
3 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse soltanto se:
4 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente:
5 Se dopo la conversione sussiste una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2, la FINMA sospende il diritto di voto per la quota che supera il 10 per cento fino alla valutazione della partecipazione qualificata. |