Legge federale
|
Art. 52e Adeguamento dei contratti d’assicurazione
1 Per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d). 2 Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all’interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d’assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato. 3 L’interesse generale degli assicurati è dato quando l’adeguamento differenziato:
|