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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 52eAdeguamento dei contratti d’assicurazione
1 Per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d).
2 Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all’interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d’assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato.
3 L’interesse generale degli assicurati è dato quando l’adeguamento differenziato:
a.
consente un risanamento globale dell’impresa di assicurazione o di parti di essa; o
b.
fornisce un contributo al risanamento maggiore rispetto alla parità di trattamento degli assicurati.