Legge federale
|
|
Art. 52f Diritti degli assicurati in caso di conversione di capitale di terzi in capitale proprio, di riduzione dei crediti e di adeguamento dei contratti d’assicurazione
1 L’impresa di assicurazione informa individualmente gli stipulanti, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del piano di risanamento, in merito all’ingerenza nei diritti degli assicurati e al diritto di disdetta. 2 Gli stipulanti hanno il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione con effetto immediato entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione. 3 Se l’ingerenza nei diritti degli assicurati avviene nel quadro di un trasferimento a un altro soggetto giuridico secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, gli assicurati possono far valere nei confronti dell’impresa di assicurazione da risanare un risarcimento di pari grado equivalente alla perdita finanziaria subita. |
