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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 52fDiritti degli assicurati in caso di conversione di capitale di terzi in capitale proprio, di riduzione dei crediti e di adeguamento dei contratti d’assicurazione
1 L’impresa di assicurazione informa individualmente gli stipulanti, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del piano di risanamento, in merito all’ingerenza nei diritti degli assicurati e al diritto di disdetta.
2 Gli stipulanti hanno il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione con effetto immediato entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione.
3 Se l’ingerenza nei diritti degli assicurati avviene nel quadro di un trasferimento a un altro soggetto giuridico secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, gli assicurati possono far valere nei confronti dell’impresa di assicurazione da risanare un risarcimento di pari grado equivalente alla perdita finanziaria subita.