Legge federale
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Art. 52g Differimento della disdetta di contratti
1 Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 51a–52m la FINMA può differire:
2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure. 3 La FINMA può disporre il differimento per due giorni lavorativi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine. 4 Il differimento della disdetta di contratti secondo il presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna correnti, in particolare quelli derivanti da operazioni con derivati, prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensionamento di titoli nei confronti di controparti di un’infrastruttura dei mercati finanziari. 5 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:
6 Se, alla fine del differimento, le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 correlati alle misure non possono più essere esercitati. |