Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 52gDifferimento della disdetta di contratti
1 Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 51a–52m la FINMA può differire:
a.
la disdetta dei contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta;
b.
l’esercizio dei diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 51b.
2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.
3 La FINMA può disporre il differimento per due giorni lavorativi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine.
4 Il differimento della disdetta di contratti secondo il presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna correnti, in particolare quelli derivanti da operazioni con derivati, prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensionamento di titoli nei confronti di controparti di un’infrastruttura dei mercati finanziari.
5 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:
a.
non sono correlati alle misure; e
b.
sono riconducibili al comportamento dell’impresa di assicurazione che si trova in una procedura di insolvenza o del soggetto giuridico che riprende integralmente o parzialmente i contratti.
6 Se, alla fine del differimento, le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 correlati alle misure non possono più essere esercitati.