Legge federale
|
Art. 52h Differimento della disdetta di contratti di riassicurazione
1 Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 52a–52m nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta, la FINMA può differire la disdetta dei contratti di riassicurazione o l’esercizio dei diritti di disdetta. 2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure. 3 La FINMA può disporre il differimento per quattro mesi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine. Se la FINMA ha omologato un piano di risanamento di cui all’articolo 52b, il differimento termina al più tardi due mesi dopo tale omologazione. 4 Per tutelare gli interessi delle imprese di riassicurazione interessate, durante il differimento la FINMA può conferire a queste ultime diritti di consultazione in merito all’impresa di assicurazione diretta. |