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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 52jOmologazione del piano di risanamento
1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:
a.
adempie le disposizioni di cui all’articolo 52b;
b.
si fonda su una valutazione degli attivi e dei passivi dell’impresa di assicurazione e su una stima prudente della necessità di risanamento, conformemente ai principi della presentazione regolare dei conti;
c.
non pone presumibilmente i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento;
d.
tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
e.
tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.
2 L’accordo dei proprietari dell’impresa di assicurazione non è necessario.
3 La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.