Legge federale
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Art. 52k Rifiuto del piano di risanamento
1 Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo. 2 Se almeno la metà dei creditori conosciuti rifiuta il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento. |