Legge federale
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Art. 52m Esercizio di pretese
1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, l’impresa di assicurazione ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici secondo gli articoli 285–292 LEF96. 2 Se il piano di risanamento esclude per l’impresa di assicurazione il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti. 3 La revocazione secondo gli articoli 285–292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA. 4 Per il calcolo dei termini secondo gli articoli 286–288 LEF è determinante, invece del momento della dichiarazione di fallimento, il momento dell’omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione secondo l’articolo 51 capoverso 2 lettera a, b, d, e o i, fa stato il momento della pronuncia di questa decisione. 5 Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall’omologazione del piano di risanamento. 6 Per l’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente agli articoli 752–760 CO97, i capoversi 1–3 si applicano per analogia. |