1 Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF101.
2 Il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF. A tal fine la FINMA può, fatte salve le disposizioni della presente sezione, emanare decisioni derogatorie.102
3 Può disciplinare i particolari della procedura.103
100 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).