Legge federale
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Art. 54a Crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione 104
1 I crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione sono assegnati alla seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF105, ma vengono soddisfatti dalla massa fallimentare solo dopo tutti gli altri crediti della seconda classe. Tra i crediti non coperti derivanti da contratti d’assicurazione vengono soddisfatti prima i crediti per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l’articolo 17 della presente legge e in seguito quelli per i quali non è prescritto un patrimonio vincolato. 2 I crediti di cui al capoverso 1 che possono essere constatati mediante i libri dell’impresa di assicurazione sono considerati insinuati. 104 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |