Legge federale
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Art. 54e Ricorsi di creditori e proprietari in caso di misure di insolvenza 116
1 Nelle procedure di cui all’articolo 51a capoverso 1, i creditori e i proprietari di un’impresa di assicurazione o di unasocietà importante del gruppo o del conglomerato possono interporre ricorso soltanto contro:
2 Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere al riguardo dalla FINMA una decisione ai sensi dell’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968117 sulla procedura amministrativa (PA). 3 Il ricorso secondo l’articolo 17 LEF118 è escluso in queste procedure. 116 Introdotto dall’all. n. 15 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 20146445). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
