Legge federale
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Art. 54h Fondo nazionale di garanzia 122
Se, in seguito all’insolvenza di un’impresa di assicurazione, al Fondo nazionale di garanzia è conferito un compito di cui all’articolo 76 capoverso 4 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1958123 sulla circolazione stradale, nella procedura di cui all’articolo 51a capoverso 1 della presente legge lo stesso Fondo assume la posizione di creditore per tutelare i propri interessi. 122 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |