Legge federale
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Art. 54j Coordinamento con le procedure estere 127
1 Se l’impresa di assicurazione è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all’estero, la FINMA coordina, per quanto possibile, la procedura di insolvenza con i competenti organi esteri. 2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa alla procedura di insolvenza, l’importo che ha ottenuto è imputato, dedotte le spese a suo carico, alla procedura di insolvenza svizzera. 127 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833). |
