Legge federale
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Art. 58 Foro dell’esecuzione e realizzazione forzata
1 Per i crediti derivanti dai contratti d’assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge, un’impresa di assicurazione estera è escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF130) nel luogo in cui si trova la sua succursale svizzera. Se la FINMA svincola un fondo per la realizzazione, l’esecuzione è proseguita nel luogo in cui si trova il fondo. 2 Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l’ufficio delle esecuzioni ne informa la FINMA entro tre giorni. 3 Se l’impresa di assicurazione non dimostra, entro 14 giorni dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, di aver soddisfatto completamente il creditore, la FINMA comunica all’ufficio delle esecuzioni, dopo avere sentito l’impresa di assicurazione, quali elementi del patrimonio vincolato e di un’eventuale cauzione sono svincolati per la realizzazione. |