Legge federale
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Art. 59 Restrizioni della facoltà di disporre
Se la l’autorità di sorveglianza del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione limita o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell’impresa, la FINMA, su richiesta dell’autorità di sorveglianza estera, può adottare nei confronti dell’impresa gli stessi provvedimenti per l’insieme degli affari svizzeri. |