Legge federale
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Art. 60 Rinuncia
1 L’impresa di assicurazione che rinuncia all’autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione. 2 Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa:
3 Se l’impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l’articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia. 4 L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese. 5 L’impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate. |