Legge federale
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Art. 62 Trasferimento del portafoglio
1 Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un’altra impresa di assicurazione richiede l’approvazione della FINMA. La FINMA autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme. 2 Se il trasferimento del portafoglio è deciso dalla FINMA, questa ne determina le condizioni. 3 L’impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro 30 giorni dalla notifica dell’autorizzazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al diritto di disdetta. Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto d’assicurazione entro tre mesi dall’informazione individuale. 4 La FINMA può decidere l’esclusione del diritto di disdetta se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante. |