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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Art. 63Pubblicazione
1 La FINMA pubblica, a spese dell’impresa di assicurazione, la rinuncia all’autorizzazione a esercitare l’attività o la revoca della stessa.
2 La FINMA pubblica, a spese dell’impresa assuntrice del portafoglio, l’approvazione di un trasferimento di portafoglio.