Legge federale
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Art. 65 Assoggettamento alla sorveglianza di gruppi
1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un’impresa in Svizzera se il gruppo assicurativo:
2 Se, nel contempo, autorità estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, la FINMA si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un’eventuale sorveglianza di conglomerati. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera. |